LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 28-04-1994
REGIONE VALLE D'AOSTA

Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli
animali di affezione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 21
del 10 maggio 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
INDICE OMESSO

 


Capo I
Principi generali

ARTICOLO 1

 (Finalità  della legge)
 1.  La presente legge si propone di:
a) favorire la corretta convivenza tra l' uomo e l' animale
di affezione;
  b) tutelare gli animali di affezione attraverso la repressione
degli atti di crudeltà  contro di essi;
  c) tutelare la salute pubblica e l' ambiente attraverso il corretto
trattamento degli animali di affezione.

 

 

ARTICOLO 2

 (Oggetto della legge: animali di affezione domestici
e urbani)
 1.  Ai sensi della presente legge si intendono per:
a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente
o occasionalmente, convivono con l' uomo nella o
presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute
per compagnia o per diporto a cui si possono anche
far svolgere attività  utili all' uomo senza però  avere fini
produttivi o alimentari;
  b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle
specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo
stato libero nei centri urbani.

 

 


Capo II
Tutela degli animali di affezione
domestici

ARTICOLO 3

 (Detenzione degli animali: limitazioni)
 1.  E' proibito detenere animali selvatici che, per caratteristiche
innate e permanenti, non si possono adattare alla
cattività  o, comunque, alla vita domestica.
  2.  E' proibito detenere animali di affezione domestici in
numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il
loro benessere o, comunque, da nuocere all' igiene, alla
salite, alla quiete o all' incolumità  dell' uomo o dell' ambiente.

 

 

ARTICOLO 4

 (Cura degli animali)
 1.  Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici
è  responsabile della loro custodia, delle loro azioni,
della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve
provvedere, in conformità  alle esigenze di ogni singola specie, a:
a) fornire loro adeguate quantità  di acqua pulita e di nutrimento
adatto;
  b) assicurare loro la possibilità  di espletare le proprie funzioni
organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto
delle vigenti norme di igiene e sanità  pubblica;
  c) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni
della libertà  di movimento per esigenze di igiene e sanità
pubblica o per la sicurezza degli animali domestici, dell' uomo
o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia
protezione sia possibilità  di adeguato esercizio fisico;
  d) occuparsi della loro riproduzione nonchè  della custodia,
della salute e del benessere della prole;
  e) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;
  f) garantire la loro incolumità  e, nello stesso tempo, garantire
l' incolumità  delle persone e degli altri animali con
cui possono venire a contatto.

 

 

ARTICOLO 5

 (Trasporto degli animali)
 1.  Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e
per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla
specie, in condizioni tali da non pregiudicare la loro salute e
da non causare loro pena o sofferenza, nel rispetto delle
norme di igiene e sanità  pubblica.
  2.  I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere
strutturati in maniera tale da:
a) garantire che al loro interno vi sia una ventilazione, una
cubatura d' aria, uno spazio minimo vitale e di movimento
adeguati alle condizioni di trasporto ed alle specie
di animali trasportate;
  b) proteggere gli animali trasportati dalle intemperie e dalla
possibilità  di procurarsi eventuali ferimenti;
  c) consentire l' ispezione e la cura degli animali trasportati.

 

 

ARTICOLO 6

 (Divieto di sfruttamento degli animali)
 1.  E' vietato sfruttare gli animali di affezione domestici.
  2.  Gli animali possono essere impiegati dall' uomo per
lavoro o per altre attività  nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge.

 

 

ARTICOLO 7

 (Divieto di abbandono degli animali)
 1.  E' vietato abbandonare gli animali di affezione domestici.
  2.  Chiunque possegga o detenga animali di affezione
domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità  al mantenimento,
deve provvedere, a proprie spese, affinchè  la loro
oppressione avvenga in modo esclusivamente eutanasico
tramite l' intervento di medici veterinari, ovvero deve segnalare
l' evenienza, indicando i motivi che ne impediscono
la detenzione, al Servizio igiene, sanità  pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle
d' Aosta per essere autorizzato, a proprie spese, a consegnare
gli animali ad apposite strutture pubbliche o private atte
ad accoglierli.

 

 

ARTICOLO 8

 (Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione
degli animali di affezione domestici)
 1.  E' vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di
affezione domestici se non per immediata e necessaria difesa
della propria o altrui persona.
  2.  Chiunque possegga o detenga animali di affezione
domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità , deve segnalarlo al Servizio di igiene,
sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria
locale della valle d' Aosta o a veterinari liberi professionisti
i quali, se lo ritengono necessario, provvedono alla soppressione
in modo esclusivamente eutanasico.
  3.  Il Servizio ed i veterinari di cui al comma 2 devono
rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi
una dichiarazione dell' avvenuto abbattimento dalla quale
risultino:
a) generalità  ed indirizzo del proprietario o detentore;
  b) specie e descrizione dell' animale soppresso;
  c) eventuale marca di identificazione dell' animale soppresso;
  d) causa della soppressione;
  e) luogo, data, timbro e firma del veterinario esecutore.
  4.  Qualora la soppressione sia attuata da veterinari liberi
professionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione
di cui al comma 3 al Servizio igiene, sanità  pubblica
ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria locale
Valle d' Aosta.

 

 

ARTICOLO 9

 (Divieto di sperimentazione e vivisezione
sugli animali)
 1.  E' vietato, in ogni caso, sperimentare su animali di
affezione vivi o effettuare pratiche di vivisezione.
  2.  Chiunque possegga o detenga animali di affezione
domestici in Valle d' Aosta non può  cederli, in nessun caso,
a istituti o laboratori che effettuano esperimenti su animali
vivi o che praticano la vivisezione, anche se situati fuori del
territorio della Regione.
  3.  E' consentito lo studio degli animali e dei loro comportamenti
secondo quanto disposto dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva
n. 86/ 609/ CEE in materia di protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), in base ai
protocolli di ricerca internazionali e a condizione che,
conformemente all' esperienza acquisita ed alle conoscenze
scientifiche, questo implichi, nei loro confronti, maltrattamenti
che generino pena o sofferenza.

 

 

ARTICOLO 10

 (Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento
e pensioni per gli animali di affezione domestici)
 1.  Chiunque intenda procedere all' allestimento, a fini
commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di
addestramento o pensioni per gli animali di affezione domestici,
deve, nel rispetto delle vigenti norme per l' esercizio
del commercio, farne preventiva richiesta scritta all' Unità
sanitaria locale della Valle d' Aosta.
  2.  I competenti servizi dell' Unità  sanitaria locale della
Valle d' Aosta, valutata la conformità  degli ambienti, delle
strutture e delle attrezzature dell' attività  in corso di
allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità
pubblica, allevamento di animali ed alle norme della presente
legge, formulano un parere scritto per il rilascio agli
interessati, da parte dell' autorità  comunale competente, dell'
autorizzazione all' esercizio dell' attività  in questione.
  3.  I titolari degli esercizi commerciali e delle attività  di
cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico
degli animali.

 

 


Capo III
Tutela degli animali di affezione urbani

ARTICOLO 11

 (Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione
degli animali di affezione urbani)
 1.  E' vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di
affezione urbani se non per immediata e necessaria difesa
della propria o di altrui persona.

 

 

ARTICOLO 12

 (Controllo delle popolazioni di specie di animali)
 1.  Qualora vi siano specie di animali urbani la cui eccessiva
proliferazione, conformemente all' esperienza acquisita
ed alle conoscenze scientifiche, costituisca pericolo per
l' uomo, per altri animali, per l' ambiente, per l' igiene o per
la sanità  pubblica, la Giunta regionale, sentito il Servizio di
igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità
sanitaria locale della Valle d' Aosta, può  disporre iniziative
per il controllo delle popolazioni di quelle specie di animali
avvalendosi anche della collaborazione di enti ed associazioni
zoofile, animalistiche e protezionistiche.
  2.  Il controllo demografico si effettua mediante la limitazione
incruenta delle nascite da attuarsi, quando possibile,
attraverso la sterilizzazione degli animali a cura del Servizio
di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta, ovvero, nel
caso che la gravità  della situazione lo richieda, di medici
veterinari liberi professionisti con essa convenzionati.
  3.  Nel caso che, tra le iniziative disposte dalla Giunta
regionale, sia prevista anche la cattura degli animali, questa
deve essere effettuata con metodologie e mezzi, quali cartucce
anestetizzanti, gabbie, reti e simili, tali da infliggere
la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto,
e deve essere messa in pratica esclusivamente da soggetti
pubblici, ovvero privati convenzionati, competenti,
chiaramente individuati dalla Giunta regionale.
  4.  La soppressione degli animali può  essere autorizzata
soltanto per quelli di comprovata pericolosità  per i quali non
è  possibile procedere alla cattura e può  essere messa in pratica
esclusivamente da soggetti pubblico, ovvero privati convenzionati,
competenti, individuati dalla Giunta regionale.
  5.  I soggetti preposti alla cattura ovvero all' abbattimento
di animali devono essere dotati di specifiche tessere di
riconoscimento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.

 

 


Capo IV
Trattamento dei cani e dei gatti

ARTICOLO 13

 (Istituzione dell' anagrafe regionale canina)
 1.  Presso l' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta è
istituita l' anagrafe regionale dei cani consistente nel registro
della popolazione canina presente sul territorio della
Regione.
  2.  L' anagrafe regionale canina è  uno strumento utile per
il controllo sanitario e numerico della popolazione dei cani,
per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione ed il
controllo del randagismo, per la repressione dell' abbandono
dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari
o detentori.
  3.  L' anagrafe regionale canina è  gestita dal Servizio di
igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità
sanitaria locale della Valle d' Aosta in collaborazione con i
Comuni della Regione.
  4.  Per l' istituzione dell' anagrafe canina la Regione
provvede all' acquisto delle attrezzature necessarie
per l' allestimento di un apposito sistema informatico ed
all' acquisto dei microprocessori occorrenti per il tatuaggio
elettronico indolore da applicare ai cani, come previsto
dall' art. 17, comma 1.

 

 

ARTICOLO 14

 (Iscrizione all' anagrafe regionale canina)
 1.  I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di un cane,
residenti nella Regione ovvero ivi dimoranti per un periodo
di tempo superiore a novanta giorni, devono provvedere alla
sua iscrizione all' anagrafe regionale canina entro novanta
giorni dalla nascita o, comunque, per i cani di età  superiore,
entro sessanta giorni dall' acquisizione del possesso
dell' animale.
  2.  L' iscrizione si effettua, gratuitamente, presso il Comune
di residenza o di abituale dimora dei proprietari o detentori
del cane.
  3.  I proprietari o detentori di cagne devono, altresì , segnalare
al Comune di residenza o di abituale dimora l' eventuale
nascita di cuccioli entro quindici giorni dall' evento e
non possono arbitrariamente liberarsene o sopprimerli;  i
cuccioli indesiderati, terminato il normale periodo di allattamento
e svezzamento, possono essere ceduti, a condizione
che i proprietari o detentori medesimi, abbiano, nel frattempo,
provveduto a far sterilizzare le proprie cagne, con le
modalità  previste all' art. 7, comma 2, al canile regionale, di
cui all' art. 21, che provvederà  alla loro successiva sistemazione.
  4.  I medici veterinari liberi professionisti che, nell' esercizio
della loro attività , vengano a conoscenza dell' esistenza
di cani non iscritti all' anagrafe regionale canina ovvero
della nascita dei cuccioli, devono segnalare la circostanza al
Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta.

 

 

ARTICOLO 15

 (Codice di identificazione del cane)
 1.  Ad ogni cane iscritto all' anagrafe regionale canina è
assegnato un codice di identificazione alfanumerico che
contraddistingue in modo specifico e senza possibilità  di
duplicazione ciascun cane.

 

 

ARTICOLO 16

 (Modalità  di gestione dell' anagrafe regionale canina)
 1.  L' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta predispone
e stampa i certificati di iscrizione all' anagrafe regionale
canina, redatti in tre copie e recanti i campi necessari per
l' acquisizione dei seguenti dati:
a) generalità  ed indirizzo del proprietario o detentore del
cane;
  b) nome, data di nascita, sesso, razza e caratteristiche somatiche
del cane;
  c) codice di identificazione, prestampato, da assegnare al
cane;
  d) luogo, data, timbro del Comune a firma dell' addetto comunale
al rilascio dei certificati;
  e) luogo, data, timbro e firma del veterinario che ha eseguito
l' operazione di tatuaggio sul cane in conformità  a
quanto previsto dall' art. 17.
  2.  L' Unità  sanitaria locale delle Valle d' Aosta rifornisce
periodicamente i Comuni della Regione del numero necessario
di certificati di iscrizione all' anagrafe regionale canina.
  3.  I Comuni attivano le operazioni di iscrizione dei cani
presenti sul proprio territorio all' anagrafe regionale canina
provvedendo a:
a) richiedere, periodicamente, all' Unità  sanitaria locale
della Valle d' Aosta il numero necessario di certificati di
iscrizione di cui al comma 1;
  b) compilare, secondo le indicazioni fornite, dai proprietari
o detentori di cani presentatisi per iscrivere all' anagrafe
il proprio cane ai sensi dell' art. 14, i certificati di iscrizione
in triplice copia, rispettanto l' ordine progressivo
dei codici di identificazione prestampati;
  c) rilasciare una copia del certificato di iscrizione, che deve
sempre seguire il cane nei trasferimenti di proprietà  o
di detenzione, al proprietario o detentore del cane;
  d) trattenere una copia del certificato di iscrizione e farne
pervenire una, entro due mesi dalla data del rilascio,
al Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta;
  e) segnalare al Servizio di cui alla lettera d) eventuali casi
di randagismo o di cani vaganti che costituiscano pericolo
per l' uomo, per le sue colture, per altri animali, o,
comunque, per l' igiene e la salute pubblica.
  4.  Il Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta,
oltre alle normali funzioni in materia di profilassi e polizia
veterinaria, gestisce l' anagrafe regionale canina provvedendo
a:
a) allestire, nell' ambito dei propri uffici, con il supporto di
un apposito sistema informatico, il registro della popolazione
canina presente nel territorio della Regione;
  b) curare il continuo aggiornamento del registro inserendo
ed elaborando di volta in volta i dati che pervengono dai
Comuni della Regione dai veterinari incaricati di eseguire
le operazioni di tatuaggio di cui all' art. 17;
  c) trasmettere al Servizio della Sanità  dell' Assessorato della
sanità  ed assistenza sociale ed ai COmuni della Regione,
ogni anno, una copia aggiornata dell' anagrafe regionale
canina;
  d) comunicare, semestralmente, i dati concernenti i cani
iscritti all' anagrafe ad enti ed associazioni zoofile, animaliste
e protezioniste che che facciano richiesta;
  e) predisporre gli interventi per contrassegnare, mediante il
tatuaggio elettronico indolore di cui all' art. 17, ogni cane
iscritto all' anagrafe regionale canina.

 

 

ARTICOLO 17

 (Operazione di tatuaggio dei cani iscritti
all' anagrafe regionale canina)
 1.  Il Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta,
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte di un Comune dell' avvenuta iscrizione di un cane
all' anagrafe regionale canina, provvede a contrassegnare il
cane mediante l' applicazione di un tatuaggio elettronico indolore
con microprocessore da impiantare, di norma, nel
collo dell' animale.
  2.  L' operazione di tatuaggio va compiuta, preferibilmente,
tra il sesto ed il nono mese di vita del cane ed è  praticata
esclusivamente da medici veterinari dipendenti
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta, ovvero da
medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati
con l' Unità  sanitaria o dalla stessa autorizzati.
  3.  L' operazione di tatuaggio è  eseguita presso gli ambulatori
predisposti sul territorio della Regione dal Servizio di
igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità
sanitaria locale della Valle d' Aosta ovvero presso gli ambulatori
dei medici veterinari liberi professionisti convenzionati
o autorizzati ovvero presso locali adeguati ed igienicamente
idonei messi a disposizione dai Comuni.
  4.  I Comuni su indicazione del Servizio di giene, sanità
pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria locale
della Valle d' Aosta, rendono noti il calendario, gli orari
ed il luogo in cui i proprietari o detentori di cani che hanno
provveduto ad iscrivere il proprio animale all' anagrafe
regionale canina devono presentarsi per sottoporre il proprio
cane all' operazione di tatuaggio.
  5.  L' operazione di tatuaggio è  gratuita soltanto per i
proprietari o detentori di cani che hanno provveduto
all' iscrizione del proprio cane all' anagrafe regionale canina
nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge;  qualora,
per poter eseguire le operazioni di tatuaggio su di un cane si
rendano necessari interventi di sedazione o contenimento,
le relative spese sono a carico dell' Unità  sanitaria locale
della Valle d' Aosta.
  6.  Il medico veterinario che ha compiuto l' operazione di
tatuaggio su di un cane deve indicare l' avvenuto contrassegno
segnando luogo, data, e i propri timbro e firma sulla copia
del certificato di iscrizione all' anagrafre regionale canina
in possesso del proprietario o detentore;  il medico veterinario
deve, altresì , trasmettere un certificato di avvenuta marcatura,
riportante il codice di identificazione del cane, al
Comune presso cui lo stesso era stato iscritto ed al Servizio
di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità
sanitaria locale della Valle d' Aosta che provvede ad allegarlo
al certificato di iscrizione precedentemente ricevuto
dal Comune e ad aggiornare il registro della popolazione
canina.

 

 

ARTICOLO 18

 (Iscrizione all' anagrafe di cani provenienti da fuori
della Regione o già  tatuati)
 1.  L' obbligo di iscrizione dei cani all' anagrafe regionale
canina e di applicazione del relativo tatuaggio sussisti sia
per i cani provenienti da fuori della Regione che rientrino
nelle condizioni di cui all' art. 14, comma 1, anche se già  tatuati
ai sensi di disposizioni normative diverse dalla presente
legge, sia per i cani già  tatuati a seguito di iniziative di
enti cinofili, di associazioni di allevatori di cani o per
l' iscrizione a libri genealogici di razza.

 

 

ARTICOLO 19

 (Cani esentati dall' obbligo di iscrizione
all' anagrafe regionale canina)
 1.  Sono esentati dall' obbligo di iscrizione all' anagrafe
regionale canina e di applicazione del relativo tatuaggio:
a) i cani al seguito di proprietari o detentori di passaggio o
in soggiorno temporaneo nella Regione, la cui permanenza
non si protragga oltre i novanta giorni;
  b) i cani di età  inferiore ai sei mesi allevati o detenuti a scopo
di commercio in impianti e strutture specificamente
autorizzati ai sensi dell' art. 10.
  2.  L' introduzione nella Regione di cani da parte di proprietari
o detentori, per una permanenza superiore a trenta
giorni, deve, comunque, essere segnalata al Servizio di igiene,
sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria
locale della Valle d' Aosta mediante una scheda, predisposta
dal Servizio medesimo, che viene messa a disposizione
di turisti e visitatori tramite i Comuni e le aziende di
promozione turistica.
  3.  Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio
hanno, comunque, l' obbligo di tenere un apposito registro
a carico e scarico degli animali.

 

 

ARTICOLO 20

 (Trasferimento, cessione, smarrimento, sottrazione,
ferimento e morte dei cani)
 1.  I proprietari o detentori di cani, entro cinque giorni
dall' evento, devono denunziare al Comune, di residenza o
di abituale dimora, presso il quale avevano iscritto il proprio
cane all' anagrafe regionale canina ai sensi dell' art. 14,
i seguenti avvenimenti:
a) il trasferimento della propria residenza o abituale dimora
per i periodi superiori a novanta giorni;
  b) la cessione definitiva della proprietà  o della detenzione,
a qualsiasi titolo, del cane;
  c) lo smarrimento o la sottrazione del cane;
  d) la morte del cane.
  2.  I Comuni provvedono a segnalare gli avvenimenti di
cui al comma 1 al Servizio di giene, sanità  pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle
d' Aosta entro dieci giorni dal ricevimento della denunzia da
parte dei proprietari o detentori dello stesso.
  3.  Chiunque provochi, accidentalmente, il ferimento o
la morte di un cane è  tenuto a segnalare la circostanza al canile
regionale, di cui all' art. 21, per gli opportuni provvedimenti.
  4.  I proprietari o detentori di cani, nel caso di morte del
proprio animale, non possono arbitrariamente sbarazzarsi
del corpo inanimato, ma devono contattare il canine regionale,
di cui all' art. 21, presso il quale si provvederà  alla cremazione
in strutture appositamente adibite allo scopo.

 

 

ARTICOLO 21

 (Canile regionale)
 1.  In considerazione delle caratteristiche del territorio e
della consistenza della popolazione canina presente nella
Regione, è  istituito in Valle d' Aosta un unico canile, di
proprietà  regionale, presso cui sono assicurati:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi
previsti dagli art. 86 e 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di
polizia veterinaria) e successive modificazioni:
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati,
per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari
o detentori ovvero al loro affidamento ad eventuali
richiedenti;
  c) il ricovero e la custodia per i quali non è  possibile
la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l' affidamento
ad eventuali richiedenti;
  d) il soccorso e le prime cure ad animali vaganti feriti;
  e) il trattamento profilattico e vaccinale degli animali contro
le malattie più  comuni;
  f) la cremazione dei corpi di anomali morti.
  2.  Il canile regionale deve essere convenientemente isolato
fisicamente ed acusticamente da altri edifici, in particolar
modo se adibiti a civile abitazione, e la sua ubicazione
deve essere approvata dai competenti servizi dell' Unità  sanitaria
locale della Valle d' Aosta che ne valutano anche
l' idoneità  rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità  pubblica
previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.
  3.  Il canile deve essere dotato di un reparto adibito ai
cani in custodia temporanea, per un periodo non superiore
a sessanta giorni, di un reparto per il ricovero permanente
o, comunque, oltre i termini previsti per la custodia temporanea
e di un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria
per i casi previsti dagli art. 86 e 87 del dpr
320/ 1954 e successive modificazioni;  il canile deve, altresì ,
essere dotato, per i cani ivi ricoverati o ospitati presso i
rifugi comunali di cui all' art. 23 e per i gatti ospitati presso
l' apposito ricovero regionale, di seguito denominato
gattile regionale, di cui all' art. 25, di un ambulatorio
veterinario, fornito delle attrezzature e del materiale necessari
per il trattamento profilattico e vaccinale dei cani, per prelievo
di laboratorio, per accertamenti diagnostici, per interventi
chirurgici o terapeutici, per l' eventuale soppressione
eutanasica di animali gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosità , per operazioni di tatuaggio dei
cani, per interventi di sterilizzazione di cani e gatti, per il
soccorso e per le prime cure ad animali vaganti feriti;  il
canile deve, infine, essere dotato di un crematorio per la
cremazione dei corpi di animali morti.
  4.  La gestione non sanitaria del canile, ivi compresi il
servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti
ed al servizio di trasporti dei corpi di animali morti, può  essere
affidata ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e
protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare
con la Regione ed approvate dalla Giunta regionale, nelle
quali devono essere previsti dei programmi di attività  concordati
con il Servizio di igiene, sanità  pubblicata ed assistenza
veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta;
  l' attività  svolta, nell' ambito delle convenzioni, da enti
ed associazioni e dal personale da essi impiegato, può  dar
luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per la gestione
sanitaria del canile, sulla base dei programmi
concordati.
  5.  Le spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'
ammodernamento, l' acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie
e per la gestione non sanitaria del canine sono a carico
della Regione.
  6.  La gestione dell' ambulatorio veterinario e del reparto
di isolamento ed osservazione sanitaria è  affidata al Servizio
di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta, cui competono
anche la vigilanza ed il controllo igienico - sanitario
dell' intero canile;  le spese relative alla gestione sanitaria
del canile per l' acquisto delle attrezzature e del materiale
sanitario occorrenti per l' ambulatorio veterinario e per il reparto
di isolamento ed osservazione sanitaria sono a carico
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta.

 

 

ARTICOLO 22

 (Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale)
 1.  Le autorità  di pubblica sicurezza, il corpo forestale
regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi
sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie,
gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste
devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi
o inselvatichiti al Servizio di igiene, sanità  pubblica ed
assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle
d' Aosta il quale, qualora sussista pericolo per l' uomo, per
le sue colture, per altri animali o, comunque, per l' igiene e
la salute pubblica, predispone gli interventi necessari per la
loro cattura ovvero, se questa non è  possibile, per il loro
abbattimento in collaborazione con i Comuni e le Comunità
montane nel cui territorio è  avvenuta la segnalazione.
  2.  La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti,
ovvero il loro abbattimento, nei casi di comprovata pericolosità
per l' uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio
zootecnico, devono essere attuati con metodologie e mezzi
tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali
che ne sono oggetto e possono essere messi in pratica esclusivamente
da soggetti pubblici, ovvero privati, competenti,
convenzionati con i Comuni e le Comunità  montane interessati,
individuati dalla Giunta regionale su indicazioni
fornite dal Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta e
dai Comuni e Comunità  montane stessi.
  3.  i soggetti preposti alla cattura ovvero all' abbattimento
dei animali devono essere dotati di specifiche tessere di
riconoscimento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.
  4.  In caso di cattura o di ritrovamento di cani vaganti,
randagi o inselvatichiti, si deve immediatamente provvedere
al loro trasferimento presso il canile regionale dove gli
stessi sono sottoposti a visita veterinaria da parte di medici
veterinari del Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle
d' Aosta.
  5.  I cani catturati o ritrovati sono custoditi presso il canile
regionale per il tempo necessario alla loro riconsegna ai
proprietari o detentori ovvero alla loro cessione ad eventuali
richiedenti;  i cani sono tenuti in custodia temporanea per
un periodo massimo di sessanta giorni;  trascorso tale periodo,
i cani devono essere trasferiti nel reparto adibito al ricovero
permanente.
  6.  Qualora sia stato catturato o ritrovato un cane regolarmente
tatuato e, quindi, iscritto all' anagrafe regionale canina,
il Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta
provvede all' individuazione del proprietario o detentore per
la restituzione dell' animale.
  7.  Qualora sia stato ritrovato un cane non tatuato e non
iscritto all' anagrafe regionale canina, di presumibile età
superiore a novanta giorni, reclamato dal proprietario detentore,
il Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta, prima
di procedere alla restituzione, deve tatuarlo a spese del
proprietario o detentore medesimo, dopo essersi assicurato
che lo stesso abbia provveduto all' iscrizione del cane
all' anagrafe regionale canina.
  8.  Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento,
le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di un cane di cui
sia stato individuato il proprietario o detentore sono in
ogni caso, a carico del proprietario o dententore medesimo
sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su
indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità  pubblica ed
assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle
d' Aosta.
  9.  I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio e
ricoverati presso il canile regionale devono essere iscritti
all' anagrafe regionale canina e tatuati dai medici veterinari
del Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta;  se questi
cani non sono reclamati entro il termine di sessanta giorni,
possono essere ceduti a privati che diano garanzie di
buon trattamento o ad enti ed associazioni zoofile, animaliste
e protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l' echinococcosi ed altre malattie trasmissibili.
  10.  I cani catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile
regionale non possono, in nessun caso, essere destinati
alla sperimentazione ed alla vivisezione e, di norma, non
possono essere soppressi;  essi, fatto salvo quanto previsto
dagli art. 86, 87 e 91 del dpr 320/ 1954 e successive modificazioni,
possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari del Servizio di
igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità
sanitaria locale della Valle d' Aosta, soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosità .
  11.  Presso il canile regionale devono essere tenuti registri
di carico e scarico degli animali ricoverati.

 

 

ARTICOLO 23

 (Rifugi comunali per cani)
 1.  I Comuni, singoli o associati, e le Comunità  montane
possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul
proprio territorio di rifugi per il ricovero temporaneo, per
un periodo non superiore a sessanta giorni, dei cani.
  2.  I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero degli
animali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla
loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero al loro
trasferimento al canile regionale per il ricovero permanente.
  3.  L' ubicazione dei rifugi comunali per cani deve essere
approvata dalla Giunta regionale, sentiti i competenti servizi
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta che ne valutano
la necessità  e l' idoneità  rispetto alle vigenti norme di
igiene e sanità  pubblica previste per i concentramenti e la
stabulazione di animali.
  4.  Per la realizzazione dei rifugi comunali per cani la
Regione contribuisce nelle spese per la costruzione, la
ristrutturazione, l' ammodernamento e l' acquisto di attrezzature
nella misura massima del settanta per cento dell' ammontare
delle spese stesse e, comunque, nei limiti degli
stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi
nel bilancio di previsione della regione;  la restante
parte è  a carico dei Comuni e delle Comunità  montane così
come le spese per la gestione e la conduzione.
  5.  I Comuni e le Comunità  montane che intendono avvalersi
del contributo regionale per la realizzazione di rifugi
comunali per cani devono presentare domanda, corredata da
dettagliato preventivo di spesa, al Servizio della sanità
dell' Assessorato della sanità  ed assistenza sociale entro il
30 giugno di ogni anno per ottenere l' assegnazione del contributo
per l' anno successivo.
  6.  Il dirigente del Servizio della sanità  dell' Assessorato
della sanità  ed assistenza sociale, responsabile del procedimento,
istituisce la pratica nei duecentosettanta giorni successivi
al ricevimento dell' istanza;  i contributi sono concessi
con deliberazione della Giunta regionale entro trecentosessantacinque
giorni dalla presentazione dell' istanza.
  7.  La vigilanza ed il controllo igienico - sanitario dei rifugi
comunali per cani sono affidati al Servizio di igiene,
sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria
locale della Valle d' Aosta.

 

 

ARTICOLO 24

 (Trattamento dei gatti)
 1.  Le norme di cui al presente capo, fatta eccezione per
quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese ai
gatti;  in particolare sussistono anche per i proprietari o detentori
di gatte, gli obblighi di cui all' art. 14, comma 3.
  2.  E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in
libertà  o spostarli dal loro habitat.
  3.  Il Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta, in
collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, animaliste
e protezioniste, con i Comuni e le Comunità  montane
interessati, al fine di controllare la popolazione dei gatti
mediante la limitazione delle nascite, predispone gli interventi
necessari per la cattura dei gatti che vivono in libertà ,
per la loro sterilizzazione e la loro riammissione nel gruppo
di appartenenza.
  4.  Gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e
protezionistiche possono, di intesa con il Servizio di igiene,
sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria
locale della Valle d' Aosta, con i Comuni e con le Comunità
montane interessati, avere in gestione le colonie di gatti che
vivono in libertà , assicurandone la cura della salute e e le
condizioni di sopravvivenza.

 

 

ARTICOLO 25

 (Gattile regionale)
 1.  In considerazione delle caratteristiche del territorio e
della consistenza della popolazione felina presente nella
Regione, è  istituito in Valle d' Aosta un unico gattile, di
proprietà  regionale, previsto come sezione, annessa o distaccata,
del canile regionale di cui all' art. 21.
  2.  Per l' ubicazione, la gestione e la costruzione del gattile
regionale vale quanto previsto per il canile regionale
all' art. 21, comma 2, 4 e 5.
  3.  Presso il gattile regionale sono assicurati:
  a) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti nei casi
previsti dagli art. 86 e 87 del dpr 320/ 1954 e successive
modificazioni;
  b) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti che vivono in
libertà , catturati, per il tempo necessario alle operazioni di
sterilizzazione degli stessi da parte dei medici veterinari
dipendenti dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta
ovvero da parte di medici veterinari liberi professionisti allo
scopo convenzionati con l' Unità  sanitaria locale stessa;
  c) il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistano
le condizioni nè  per la loro restituzione ai proprietari o detentori
ovvero l' affidamento ad eventuali richiedenti, nè
per la loro messa in libertà , nè  per la loro soppressione.
  4.  Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento,
le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti reclamati
dai proprietari o detentori sono, in ogni caso, a carico dei
proprietari o detentori medesimi sulla base di tariffe determinate
dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio
di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta.

 

 

ARTICOLO 26

 (Prevenzione del randagismo di cani e gatti)
 1.  Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si
attua anche mediante la limitazione delle nascite e, di norma,
la sterilizzazione di cani e gatti si effettua su proposta o
con il consenso dei proprietari o detentori;  se i cani ed i gatti
catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile ed il gattile
regionali non sono reclamati entro i termini, rispettivamente,
di sessanta e di quindici giorni, devono essere sterilizzati
da medici veterinari del Servizio di igiene, sanità  pubblica
ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della
Valle d' Aosta ovvero da medici veterinari liberi professionisti
allo scopo convenzionati con l' Unità  sanitaria locale
stessa.
  2.  Per la corretta applicazione delle norme di cui alla
presente legge, che si pongono come strumento fondamentale
per la prevenzione del randagismo di cani e gatti, la
Giunta regionale, sentito il Servizio di igiene, sanità  pubblica
ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria locale della
Valle d' Aosta ed avvalendosi anche della collaborazione di
enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, definisce
programmi di azione ed interventi volti a conseguire
le finalità  della presente legge.
  3.  In particolare, i programmi di cui al comma 2 possono
prevedere:
  a) iniziative, da svolgere anche in ambito scolastico, dirette
a sensibilizzare, ad informare e ad educare i giovani e
i cittadini sul tema di un corretto rapporto di convivenza
tra l' uomo e gli animali con l' intento di fare acquisire
una nuova coscienza volta alla tutela ed al rispetto degli
animali ed alla difesa del loro habitat;
  b) attività  culturali di studio e di ricerca scientifica volte a
favorire la conoscenza degli animali, dei loro comportamenti
e delle loro abitudini di vita;
  c) iniziative di coordinamento delle attività  in materia di
tutela degli animali svolte dalla Regione, dai Comuni,
dalle Comunità  montane, dal Servizio di igiene, sanità
pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria
locale della Valle d' Aosta, da enti ed associazioni zoofile,
animaliste e protezioniste;
  d) corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie
zoofile volontarie e per il personale della Regione, dei
Comuni, delle Comunità  montane, del Servizio di igiene,
sanità  pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità
sanitaria locale della Valle d' Aosta, di enti ed associazioni
zoofile, animaliste e protezioniste, addetto ai servizi
di cui alla presente legge;
  e) ogni altra iniziativa utile alla realizzazione delle finalità
della presente legge.
  4.  Ai Comuni, alle Comunità  montane, agli enti ed associazioni
zoofile, animaliste e protezioniste operanti nella
Regione, riconosciuti come persone giuridiche di diritto privato
ed aventi come fine statutario principale la tutela degli
animali, la Regione concede contributi per iniziative volte
all' incentivazione della protezione degli animali ed alla
prevenzione del randagismo, nella misura massima del settanta
per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nei
limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo
di interventi nel bilancio di previsione della Regione.
  5.  I contributi di cui al comma 4 sono concessi su domanda
da presentarsi al Servizio della sanità  dell' Assessorato
regionale della sanità  ed assistenza sociale almeno sei
mesi prima della data prevista per l' avvio delle iniziative,
corredata da un programma delle attività  da realizzare e da
un dettagliato preventivo di spesa.
  6.  Il dirigente del Servizio della sanità  dell' Assessorato
della sanità  ed assistenza sociale, responsabile del procedimento,
istruisce la pratica nei trenta giorni successivi al ricevimento
dell' istanza.
  7.  I contributi di cui al comma 4 sono concessi con deliberazione
della Giunta regionale entro novanta giorni dalla
presentazione dell' istanza e possono essere erogati in via
anticipata nella misura massima del cinquanta per cento
dell' ammontare dei contributi stessi;  all' erogazione del saldo
si provvede previa presentazione al Servizio della sanità
dell' Assessorato regionale della sanità  ed assistenza sociale
della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti
per la completa e corretta realizzazione del programma
di attività  ammesso a contribuzione.

 

 

ARTICOLO 27

 (Contributi regionali per la tutela
del patrimonio zootecnico)
 1.  Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
concede contributi alle imprese agricole e zootecniche a
titolo di risarcimento per le perdite di animali causate da cani
randagi, vaganti o inselvatichiti, comprovate e accertate
dal Servizio di igiene, sanità  pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità  sanitaria locale della Valle d' Aosta, ferme
restando le responsabilità  di eventuali proprietari o detentori
dei cani, secondo quanto stabilito dall' art. 2052 del codice
civile.
  2.  I contributi sono erogati dalla Giunta regionale nella
misura del settanta per cento del valore dell' animale in vita,
determinato dal Servizio di cui al comma 1, con modalità
definite con provvedimento della Giunta regionale da
emanarsi entro sei mesi dell' entrata in vigore della presente
legge.

 

 


CAPO V
SANZIONI ED IMPOSTE

ARTICOLO 28

 (Sanzioni)
 1.  Fermo restando quanto stabilito in materia di maltrattamento
di animali dall' art. 727 del codice penale, per
l' inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge
si applicano le sanzioni amministrative del pagamento delle
seguenti somme:
  a) da lire cinque milioni a lire dieci milioni per chiunque
contravvenga alle norme di cui all' art. 9, comma 2;
  b) da lire un milione a lire tre milioni per chiunque contravvenga
alle norme di cui all' art. 8, comma 1, all' artº
9, comma 1 e all' art. 11;
  c) da lire trecentomila a lire un milione per chiunque contravvenga
alle norme di cui all' art. 3, 4, 5, comma 1, e
all' art. 6 e per chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella o presso la propria abitazione,
ivi compresi eventuali cuccioli;
  d) lire centocinquantamila per chiunque ometta di iscrivere
il proprio cane all' anagrafe regionale canina secondo
quanto previsto dall' art. 14, comma 1, e per chiunque
ometta di segnalare l' eventuale nascita di cuccioli di cani
e gatti secondo quanto stabilito dall' art. 14, comma 3
e dall' art. 24, comma 1;
  e) lire centomila per chiunque, avendo iscritto il proprio
cane all' anagrafe regionale canina, ometta di sottoporlo
all' operazione di tatuaggio elettronico indolore con
microprocessore, come previsto dall' art. 17, e per chiunque
ometta di segnalare gli avvenimenti di cui all' artº
20, commi 1, 3 e 4.
  2.  Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si intendono
automaticamente triplicate in caso di recidiva.
  3.  La Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in
vigore della presente legge, individua i soggetti autorizzati
ad applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi
1 e 2.
  4.  Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.

 

 

ARTICOLO 29

 (Imposte: esenzioni)
 1.  Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale,
sono, comunque, esenti da ogni imposta nel territorio
della Regione:
  a) i cani adibiti alla guida dei ciechi e degli handicappati;
  b) i cani adibiti alla ricerca di persone sepolte da valanghe,
frane, slavine, crolli di edifici o altre calamità ;
  c) ogni altro cane di accertata e comprovata utilità  sociale
e vitale per l' uomo.

 

 


CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 30

 (Norme transitorie)
 1.  L' anagrafe regionale canina, di cui all' art. 13, dovrà
essere attivata entro sei mesi dalla data di approvazione dello
standard unico europeo che uniformerà  i sistemi di identificazione
elettronica degli animali di affezione mediante
applicazione di un tatuaggio indolore con microprocessore.
  2.  Coloro che, alla data di attivazione dell' anagrafe regionale
canina, siano proprietari o detentori di cani devono
procedere agli adempimenti previsti dall' art. 14, comma 1,
entro i successivi dodici mesi.

 

 

ARTICOLO 31

 (Abrogazioni)
 1.  La legge regionale 7 luglio 1987, n. 53 (Istituzione
dell' anagrafe dei cani e norme per la loro tutela) è  abrogata.
  2.  La legge regionale 27 luglio 1989, n. 43 (Concessione
di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica
legalmente riconosciuta, per la sua attività  statutaria e
per la gestione del Canile Regionale) è  abrogata con decorrenza
1o gennaio 1995.

 

 


CAPO VII

ARTICOLO 32

 (Introito delle sanzioni)
 1.  I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge sono introitati al capitolo 7700
(Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte
entrata del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio
finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri
bilanci.

 

 

ARTICOLO 33

 (Determinazione e copertura degli oneri)
 1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge sono valutati, per il triennio 1994/ 1996, in annue lire
500.000.000.
  2.  A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l' applicazione
della presente legge possono essere rideterminati
annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' art. 15
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità  generale della Regione
autonoma Valle d' Aosta), tenuto conto degli importi determinati
per i singoli interventi dalla Giunta regionale all' atto
della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale
di previsione.
  3.  Alla copertura degli oneri a carico dell' esercizio finanziario
1994 si provvede mediante utilizzo di lire
500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69920
(Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento)
del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1994
a valere sull' apposito accantonamento previsto all' allegato
n. 8 al bilancio stesso (Promozione sociale e sanità  - Strutture
Interventi per la tutela ed il corretto trattamento degli
animali - E. 2.4.).
  4.  Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari
1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante
utilizzo per annue lire 500.000.000 delle risorse iscritte al
capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese
di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per
gli anni 1994/ 1996.
  5.  Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sugli
istituendi capitoli n. 59660, 59680, 59720 e 59740
della parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli
dei futuri bilanci.

 

 

ARTICOLO 34

 (Variazioni di bilancio)
 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa:

 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa:
  a) in diminuzione:
cap. 69020 << Fondo globale per il finanziamento di spese
di investimento >>
lire 500.000.000;

 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa:
OMISSIS
 b) in aumento:

 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa:
OMISSIS
 b) in aumento:
  programma regionale 2.2.2.05 - << Zootecnia >>
codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31
cap. 59660 (di nuova istituzione)
<< Spese per la realizzazione dell' anagrafe regionale
canina e per l' attuazione di iniziative
volte a favorire la tutela ed il corretto trattamento
degli animali >>
lire 340.000.000

 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa:
OMISSIS
 b) in aumento:
OMISSIS
programma regionale 2.2.2.05 - << Zootecnia >>
codificazione 2.1.2.4.2.3.10.10.08.31
cap. 59680 (di nuova istituzione)
<< Contributi per la realizzazione di rifugi comunali
per cani e per l' attuazione di iniziative
volte a favorire la tutela ed il corretto trattamento
degli animali >>
lire 20.000.000

 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa:
OMISSIS
 b) in aumento:
OMISSIS
programma regionale 2.2.2.05 - << Zootecnia >>
codificazione 2.1.2.1.0.3.10.10.8.31
cap. 59700 (di nuova istituzione)
<< Spese per la progettazione, la costruzione,
la ristrutturazione, l' ammodernamento e
l' acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie
del canile e del gattile regionali >>
lire 120.000.000

 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa:
OMISSIS
 b) in aumento:
OMISSIS
programma regionale 2.2.2.05 - << Zootecnia >>
codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31
cap. 59720 (di nuova istituzione)
<< Spese per la gestione del canile e del gattile
regionali >>
lire 10.000.000

 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa:
OMISSIS
 b) in aumento:
OMISSIS
programma regionale 2.2.2.05 - << Zootecnia >>
codificazione 1.1.1.6.3.2.10.10.08.31
cap. 59740 (di nuova istituzione)
<< Contributi alle imprese agricole e zootecniche
a titolo di risarcimento per le perdite di
animali causate da cani randagi, vaganti o inselvatichiti >>
lire 10.000.000
 La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Valle d'Aosta.
 Aosta, 28 aprile 1994